[estratto preso da http://www.leccotoday.it/cronaca/lecco- ... atori.html]Montagna, contro il pericolo valanghe l'Arva diventa obbligatorio
Una legge regionale rende obbligatorio il kit di primo soccorso per tutti coloro che praticano sport d'alta quota
Proteggersi da una valanga è difficile: anche quando si assumono comportamenti non a rischio e si evitano i fuoripista, è impossibile prevedere se il lastrone di ghiaccio si staccherà o meno dalla montagna.
Per questa ragione, e per far sì che sia più facile trovare gli escursionisti che vengono sorpresi e travolti dalle slavine, Regione Lombardia ha approvato, con la legge regionale 26/2014, un provvedimento che rende obbligatorio munirsi di apparecchio Arva, sonda e pala.[...]
Parliamo di una legge della regione Lombardia che dice:
È una legge che si rivolge solo all'alta quota (quindi sopra i 2500mslm?) o per qualsiasi area innevata?Art. 14
(Regole di comportamento)
1. Ai fini della presente legge, si considera utente dell'area sciabile attrezzata chiunque vi si trovi per qualsiasi motivo. I riferimenti contenuti nel presente articolo ai gestori delle piste o degli impianti di risalita si intendono estesi anche ai loro incaricati.
2. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono comportarsi con diligenza e prudenza in modo da non mettere in pericolo gli altri o arrecare danni a persone o cose. In particolare, essi sono tenuti a osservare le regole di comportamento di cui alla legge 363/2003, dall'articolo 8 all'articolo 17, e all'allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), nonché le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) rispettare la segnaletica e le regole di utilizzo degli impianti di risalita;
b) attenersi alle istruzioni impartite dai gestori delle piste o degli impianti;
c) fare uso esclusivamente degli attrezzi tipici della pratica dello sport sulla neve a cui la pista è destinata;
d) rispettare quanto specificato con regolamento dalla Giunta regionale;
e) non abbandonare rifiuti o danneggiare l'ambiente.
3. Gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate che praticano sport sulla neve devono rispettare le regole di comportamento di cui al comma 2, in quanto applicabili. Gli sciatori fuori pista, gli escursionisti d'alta quota e gli sci-alpinisti devono inoltre munirsi di appositi attrezzi e sistemi elettronici per consentire un più facile tracciamento e il conseguente intervento di soccorso.
4. La risalita della pista a piedi, con gli sci ai piedi o con le racchette da neve è di norma vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in caso di urgente necessità e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le regole di comportamento di cui al presente articolo, al relativo regolamento, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.
5. Il gestore della pista, il gestore dell'impianto di risalita o le persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni possono percorrere la pista con qualunque mezzo nei soli casi e limiti in cui sia necessario per l'esercizio dei loro compiti. Tali soggetti non possono tuttavia usare mezzi meccanici se non in caso di chiusura al pubblico della pista o nei casi e limiti in cui sia necessario e urgente per l'esercizio dei loro compiti, comunque facendo uso di segnaletica luminosa e acustica.
Se vado (per esempio...non l'ho fatto sabato mattina ovviamente!) sul magnodeno che è 1240m e non ci sono mai state slavine rischio la multa?