a livello nazionale sarebbe possibile l'attività nei pressi di casa.andregr81 ha scritto:L'ultima uscita l'ho fatta domenica mattina prima delle 6, c'era già in giro aria di coprifuoco totale anche se nulla di confermato Giro dell'isolato, cambiando un po' il senso di percorrenza, ripetuto 6 volte... 6,5 Km.
Ieri mi sono preso un giorno di riposo in attesa di capire cosa fare oggi. Tentato con esercizi in casa davanti a youtube pure io, durata 10 minuti... poi ho tentato in garage (coperto), oltre a sembrare un criceto deficiente rischio pure che l'amministratore di condominio mi faccia poi correre lui. Anche qui abbandonata l'idea.
A questo punto direi che non posso fare altro che mettermi il cuore il pace e fino al 15 aprile non uscire più (pare che in Lombardia sia così...). Non sono per niente d'accordo su questa decisione del Governo (se si voleva davvero contrastare tutte queste uscite ingiustificate si poteva fare ben altro), ma così hanno deciso e mi adeguo.
Che poi, continuo a sostenere che questo decreto sia incomprensibile... prima dice "non si può uscire per fare attività fisica nemmeno individualmente", poi dice "è consentito svolgere attività fisica nei pressi della propria abitazione", ma la seconda affermazione non sta contraddicendo la prima?
Intanto oggi sto fermo... poi domani si vedrà
Ma alcune regioni, opportuno o meno che sia, hanno deciso diversamente: in Lombardia, Campania, Sicilia e Calabria (Veneto non lo so) non è possibile praticare attività motoria all'aperto.
In altri termini le restrizioni in alcune regioni sono maggiori.
Sulla base della prima decisione su cautelare del TAR Campania, sembrerebbe che queste delibere siano legittime. Lo sono nella misura in cui effettivamente il decreto legge alla base dei poteri straordinari del governo (che provvede coi dpcm che ben conosciamo) ha previsto anche il potere dei presidenti di regione per situazioni specifiche delle singole regioni.
E le regioni indicate hanno motivato il perchè di misure più restrittive.
Si apre un diverso problema, quello della legittimità costituzionale a certe condizioni della restrizione della libertà di movimento, per cui è prevista riserva di legge relativa dall'art. 16 Cost.
Alcune misure come il divieto di muoversi tra comuni sono esplicitamente previste dal dl.
Per le altre misure sul movimento c'è solo un generico potere di prevedere altre misure.
Quali sono i risvolti di questa situazione? Che forse, ma è presto per dirlo, il reato di cui all'art. 650 c.p. per aver violato alcuni dei divieti di movimento, non sussiste per incostituzionalità dell'atto amministrativo interposto. Se questo fosse vero ci troveremmo in presenza di un divieto senza sanzione.
In Lombardia, invece, vige autonoma norma sanzionatoria amministrativa, che invece potrebbe essere legittima e sussistente (anche qui è dubbio); tale sistema dovrebbe essere a breve esteso a tutta Italia, ora che finalmente SEMBRA che il governo abbia capito che la strada di "penalizzare" ogni condotta sia inutile e controproducente, per una serie di motivi che in questa sede sarebbe lungo da spiegare